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Ecco cosa serve al Massaggiatore/Operatore del benessere per mettersi in regola

(Moderato da: segreteria.apodib, RUBY76)

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L'utente non è connesso massoterapista_napoli

Utente Junior
(25 messaggi)
Ecco cosa serve al Massaggiatore/Operatore del benessere per mettersi in regola

Una volta e per tutte, ecco cosa può fare un Massaggiatore/Operatore del benessere per mettersi in regola.
Per quanto riguarda la partita IVA per ogni codice attività inserito è una attività in più, quindi pagherete le tasse sul codice di servizi per la persona 96.09.09 e per ogni singolo codice attività, in effetti inserendo tutti i codici attività e come se ognuno di Noi svolgesse sei tipologie di attività.
Innanzitutto vi rimando a questa pagina http://www.atspeaking.com/risorse/item/48-normativa-fiscale-e-aspetti-legali-2012-massaggiatore-professionale
trovata dopo un estenuante ricerca
Vi copio comunque quello che riporta la pagina:

NORMATIVA FISCALE E ASPETTI LEGALI 2012 - MASSAGGIATORE PROFESSIONALE
Massaggiatore Professionale Specializzato in Tecniche Manuali Integrate

Il presente testo intende presentare le più aggiornate informazioni di natura giuridica, legislativa e fiscale, circa la facoltà di operare autonomamente come Massaggiatore Professionale con le Tecniche Manuali Integrate™.

ATS, in qualità di Network e provider formativo, offre percorsi nelle Scienze Applicate inerenti le più aggiornate applicazioni del Massaggio e Tecniche Manuali Integrate™, oltre alla formazione di tipo tecnico ogni corso di formazione presenta concetti di natura commerciale e marketing, risulta pertanto di grande rilievo il trattamento della normativa finalizzata a un corretto inquadramento fiscale ed assicurativo, indispensabile a definire la propria figura professionale e tutelare i propri clienti.

I contenuti presentati all’interno dei percorsi formativi ATS offrono la possibilità di apprendere tecniche speciali di Massaggio Bioenergetico, rivolto al Miglioramento della Performance oltre che al Benessere generale.


L’Operatore specializzato in Massaggio con le Tecniche Manuali Integrate™ non è un operatore sanitario, e non eroga alcuna prestazione sanitaria. Il trattamento con l’utilizzo delle Tecniche Manuali Integrate™ è un trattamento di riequilibrio Bioenergetico, basato su teorie e tecniche, volte al recupero ed al mantenimento del Benessere psicofisico, ed al miglioramento della Performance.

Non è e non può essere in alcun modo terapeutico poiché l’operatore

- non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie di stretta pertinenza medico/sanitaria.
- non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico;
- non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari;

Tecniche Manuali Integrate™

non è Fisioterapia
non è Massoterapia
non è Osteopatia/Chiropratica
non è un trattamento invasivo

La figura professionale di Massaggiatore in qualità di Operatore Olistico e Bioenergetico, è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).

NORMATIVA FISCALE E REGOLAMENTAZIONE DELL’OPERATORE PER IL BENESSERE FISICO

Il primo concetto che desideriamo chiarire è quello relativo alla possibilità di svolgere il lavoro di Massaggiatore Professionale: il motivo per cui si rende necessario chiarire tale materia, sta nel fatto che per l’applicazione del Massaggio a scopo Bioenergetico, di Miglioramento della Performance e per il Benessere, in Italia non è presente una legge specifica di riferimento. Ciò vuol dire che lo Stato non ha inquadrato una figura che corrisponda al Massaggiatore, di conseguenza non esiste un percorso didattico ufficiale per formare e abilitare tale figura. Nessuno in Italia può vantarsi di rilasciare un Diploma o Attestato riconosciuto e abilitante alla pratica di Massaggiatore riferito al campo Bioenergetico, della Performance o del Benessere, perché come visto non vi è alcuna riferimento di legge in materia. Questo vale anche per le regioni ed i comuni.


In merito alle numerose realtà private, associative e/o sportive che citano “Attestati riconosciuti” occorre fare un’ulteriore precisazione. Quel “riconosciuti” è riferito e valido solo all’interno del loro stesso circuito associativo e di adesione, poiché se dovesse riferirsi a leggi statali tale affermazione non risulterebbe vera.

E' il caso ad esempio dei corsi riconosciuti CSEN, lo stesso CSEN infatti a proposito del massaggio sportivo, non nasconde nulla come evidenziato chiaramente e a grandi lettere sul suo sito: http://www.csenmilano.it/convenzioni/istituti-di-credito/172-novita-massaggio.html

Tale discorso è valido per qualsiasi altro Ente o Associazione che opera in campo formativo. Inoltre, sempre parlando in termini di legge, deve essere chiaro che Il CONI, Federazione delle Federazioni Sportive, non ha nulla a che fare con la formazione nel campo del massaggio Bioenergetico e Benessere. Il suo nome compare accanto alla sigla di alcune realtà di promozione sportiva, semplicemente perché queste realtà per esistere devono essere riconosciute ed affiliate al CONI.

La legge in questo caso è l’unica fonte dalla quale è possibile estrapolare i concetti, come si evince dalle parole dello CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro):

"E' assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme, purché non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche, e non è necessario un "riconoscimento" ufficiale perché un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative".

E ancora:

"Affinché si identifichi una professione non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche e funzioni orientate al cliente. Queste caratteristiche riguardano sia il professionista che i soggetti di rappresentanza. Per cui chiede una riforma atta a garantire un percorso formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti, a verificarne la qualità in itinere, a esigere il rispetto di regole di comportamento ed a conferire il titolo professionale corrispondente." (...) E' solo quando l'Operatore sconfina in un ambito professionale che abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie che, in Italia, il rischio è quello di contravvenire all'articolo 348 cod. penale (esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato), meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica, dalla Cass. Pen., sez.II , 5385/95 "In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d'esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato".

Attualmente in Italia non esiste una legislazione in merito all’attività di Massaggiatore, Olistico e Bioenergetico ma, pur mancandone la regolamentazione, è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).

L'importante è lavorare seriamente, con regolare partita IVA, iscrizione alla gestione separata per quanto riguarda l'I.N.P.S. e sottoscrivere un' assicurazione a tutela della professione.

ll codice attività I.N.P.S. è: Codice 26 "OPERATORE PER IL BENESSERE FISICO"
L' Operatore del Benessere - Operatore del Massaggio è un lavoratore autonomo, non necessita d'iscrizione C.C.I.A.A.
A completamento dell'aspetto professionale e ben definito esiste anche il codice attività ben specifico, per categoria di attività: "Operatore per il benessere fisico".

Mi auguro di essere stato utile.
02/04/2012 ore 11:30
L'utente non è connesso Alessandro62

Utente Junior
(7 messaggi)
Ciao,
non so dove risiedi/operi, io risiedo in Piemonte e in questa regione (ma anche in altre) non è più possibile effettuare autonomamente trattamenti di massaggio di qualsiasi tipo se non si è estetisti o fisioterapisti. Fino a pochi mesi fa, in assenza di regolamentazioni più precise, si sfruttava la lacuna legislativa che di fatto non vietava in modo esplicito di fare trattamenti purchè non fossero estetici o terapeutici a persone non in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L’interpretazione era piuttosto “funambolica” ma poteva reggere. Con l’emanazione da parte della Regione Piemonte della BU29 del 21/7/2011 consultabile al link:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/29/siste/00000198.htm
le cose sono cambiate radicalmente poiché adesso viene detto in modo chiaro ed univoco chi e come può effettuare massaggi. Non ci sono interpretazioni da fare e le “scappatoie” non ci sono più. Praticare massaggi con la qualifica di “Massaggiatore del benessere”, “ Operatore olistico” o sinonimi analoghi è come guidare la macchina senza patente, se non ti fermano e se non hai incidenti ti può andare bene per anni ma in caso contrario iniziano problemi grossi. Avere la partita IVA e dichiarare tutte le entrate ti mette in regola solo sotto il profilo fiscale ma non su quello legislativo (sono due ambiti separati). Sempre per portare un esempio in stile “automobilistico” è la stessa differenza che c’è tra possedere un’auto (pagando bollo, assicurazione ecc.) ed avere la patente: una cosa non implica automaticamente l’altra. Considera anche che se procuri un danno a qualcuno (può bastare una banale allergia da olio) difficilmente l’assicurazione lo risarcirà quindi devi farlo tu di tasca tua.
Il ruolo di “Massaggiatore per il Benessere” ecc. non è legalmente riconosciuto perché l’emanazione di nuove figure professionali è di ESCLUSIVA competenza statale che per farlo deve anche individuare le corrispondenti equivalenze a livello europeo nel rispetto delle norme dell’interscambio e mutuo riconoscimento delle singole professioni e il Parlamento di questi tempi ha altro a cui pensare che occuparsi dei problemi degli operatori di DBN per cui temo che un vero e valido riconoscimento sia ben lungi dall’arrivare.
Un saluto
Alessandro
02/04/2012 ore 12:30
L'utente non è connesso massoterapista_napoli

Utente Junior
(25 messaggi)
Guarda io risiedo in Campania, precisamente a Napoli, e sinceramente il commercialista mi ha messo in regola senza problemi. Comunque visto che non c'è una legge ben specifica in Italia sull'attività di massaggiatore e che a me la regione Campania ha rilasciato dei titoli di abilitazione, che lo Stato se la prendesse con la Regione Campania, il titolo di massaggiatore estetico non me lo sono inventato, ho pagato corsi ed ho studiato, con esame dato davanti alla commissione medica della Regione Campania, quindi per me sono in regola. Se poi c'è un testo che mi dice anche come mettermi in regola e in che modo svolgere la mia attività sono più che tranquillo.
02/04/2012 ore 13:25
L'utente non è connesso Alessandro62

Utente Junior
(7 messaggi)
Ciao,
non vorrei metterti di cattivo umore ma temo che la tua situazione sia comune a quella di tanti altri operatori che in buona fede, con impegno (e spendendo parecchi soldi) hanno ottenuto delle qualifiche non riconosciute.
Alcune regioni (Liguria, Abruzzo, Campania e forse altre) in passato hanno attivato dei corsi di formazione rilasciando autonomamente qualifiche/attestati da massaggiatore (del benessere, olistico, sportivo ecc.) con il risultato di “beccarsi” centinaia di denunce da parte degli studenti una volta che avevano scoperto che i titoli ottenuti non abilitavano ad un bel niente e di fatto valevano la carta su cui erano scritti sebbene il “diploma” fosse stato rilasciato dalla regione a fronte anche di una Legge Regionale (che veniva sistematicamente dichiarata illegittima). La Corte Costituzionale, le cui sentenze nell’ordinamento giuridico italiano hanno valore di Legge, si è pronunciata più volte in questo senso condannando sempre le regioni che avevano proposto quel tipo di formazione e rendendo di fatto nulle le conseguenti qualifiche professionali così ottenute.
La recente sentenza nr. 230/2011 della Corte Costituzionale non ha lasciato dubbi sul fatto che spetta solo alla legge dello Stato creare nuove professioni ed introdurre eventuali diversificazioni nell'ambito di figure professionali già esistenti. Già nel 2008 la stessa Corte si era espressa in merito. Consiglio di prendere visione di quella sentenza ricordando che i vari corsi di massaggio di vario genere così diffusi e pubblicizzati su internet non abilitano nessuno se non riconosciuti da una legge statale e in un secondo tempo autorizzati da una delibera regionale.
In allegato copia di una di quelle sentenze emessa nei confronti della Regione Liguria già nel 2008.

CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n.179 del 30 maggio 2008
Materia: professioni.
Giudizio:legittimità costituzionale in via incidentale.
Limiti violati:dedotto dal ricorrente l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
Ricorrente: Ricorso promosso con ordinanza del T.A.R. Liguria su ricorso proposto dall’A.I.F.I. (Associazione italiana fisioterapisti)- Liguria avverso deliberazione Giunta regionale Liguria 1413/2003.
Oggetto: art. 34 della legge regionale Liguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per losviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).
Esito: illegittimità costituzionale dell’articolo 34 della legge della RegioneLiguria 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie).
Estensore nota: Cristina Mangieri
[…] Il Tribunale ritiene inoltre che la norma regionale abbia introdotto la specifica qualifica professionale di “massaggiatore sportivo” , il cui attestato è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, nel caso di superamento di appositi corsi di formazione.
Il TAR richiama in proposito il costante orientamento della Corte secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio della professione, sia materia riservata allo Stato, rientrando nella competenza regionale la disciplina di dettaglio dei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Sentenze Corte Cost. 449, 153, e 40 del 2006 e 424, 355 e 319 del 2005) e che tale principio abbia trovato specifica attuazione nel settore delle professioni sanitarie in virtù di una serie di disposizioni statali, (ad es. l’art.lo 8 della legge n. 1099/1971, riserva al Ministro della sanità l’istituzione dei corsi e la disciplina del relativo ordinamento didattico per la materia “arte del massaggiatore sportivo).
La Corte Costituzionale ritiene che la questione sollevata dal T.A.R. Liguria sia fondata, in quanto ha più volte affermato che “la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.
Tale principio si configura come limite di ordine generale, invalicabile alla legge regionale, da ciò ne deriva che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali (sentenze 93/2008 e 300 del 2007).
La Corte pertanto conclude con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 34 della legge della Regione Liguria 6/2003, che disciplina, rinviando specifiche modalità attuative alla deliberazione di Giunta impugnata, il percorso di formazione professionale ai fini del conseguimento della qualifica e dell’accesso all’esercizio della professione di “massaggiatore sportivo”.
02/04/2012 ore 15:14
L'utente non è connesso massoterapista_napoli

Utente Junior
(25 messaggi)
Grazie per la dritta, ma ti ripeto, non mi pongo affatto il problema, perché se sono stato truffato la colpa va attribuita alla regione Campania, in secondo luogo lo Stato italiano permette di aprire una partita IVA e permette la gestione separata dell'INPS con un'attività che riporta la dicitura di "Operatore del benessere". Pertanto visto che le mie tasse le riscuote, io continuo a far valere quello che ho conseguito e continuo ad operare tranquillamente nel pieno diritto delle mie competenze.
Io direi che c'è molta paura in giro, chi non risica non rosica
02/04/2012 ore 16:14
L\'utente non è connesso Utente cancellato
Qualifica massaggiatore estetico Campania

La qualifica professionale della regione Campania spacciata per valida in tutti i paesi c.e.e. che io stesso possiedo si rivela essere quindi una truffa, in quanto le leggi statali permettevano fino a poco fa a chiunque di lavorare in contesti termali,centri estetici; purchè in questi ci fossero i soggetti abilitati preposti: dottori termali,fisioterapisti,estetisti... e quindi come alcuni di voi hanno detto era possibile aprire anche p.iva con codici attività generici dichiarando di fare massaggi olistici,tecniche corporee - bionaturali ecc. e questo anche in Campania, la prova quindi della fasullità del titolo venduto come abilitante è che in Campania stessa l'eventuale massaggiatore che apre p.i. la apre come generico e non come massaggiatore estetico,,, ora dal marzo 2012 molte regioni fra cui veneto,piemonte,lombardia... hanno varato leggi precise che consentono di fare massaggi inclusi quelli olistici e le tecniche corporee/ebergetiche/bionaturali ... solo alle estetiste e i terapeutici ovviamente come è sempre stato ai fisioterapisti, vedi ora quanti centri estetici (ma per loro la legge c'è sempre stata),centri benessere .... ora cercano estetiste con diploma/abilitazione per fare i direttori tecnici ed in assenza molti hanno chiuso e le stanno ancora cercando, se tale legge prenderà "carattere nazionale" anche in Campania la nostra qualifica avrà solo valore culturale!!! a meno che non si dispongano corsi di aggiornamento e/o disposizioni di legge che riconoscano chi ha frequentato tali corsi...... campania o altrove ......
08/06/2012 ore 21:29
L'utente non è connesso massoterapista_napoli

Utente Junior
(25 messaggi)
Perfetto, se l'ASL o chi di competenza viene a farmi problemi io denuncio la Regione Campania per avermi venduto un corso non valido agli effetti di legge, oltre che a chiedere il rimborso dei danni morali, materiali e del tempo perso per frequentare il corso e per prepararmi all'esame. Non credo gli convenga, visto che ha carpito la buona fede di molti che hanno frequentato il corso. Comunque io ho una partita IVA aperta per altre attività di servizi alla persona e sto pagando le tasse. Se la qualifica che mi hanno rilasciato non mi abilita credo che quelli della Regione Campania facciano bene a far scendere le loro mamme dalle case perché ce le vendiamo.
08/06/2012 ore 22:33
L'utente non è connesso cesare777

Utente Junior
(1 messaggi)
Salve, in tutto questo groviglio di norme volevo sapere se corsi come questi sono riconosciuti per svolgere l'attività:
Corso Operatore Benessere Corporeo
24/06/2012 ore 11:11
L'utente non è connesso massoterapista_napoli

Utente Junior
(25 messaggi)
Non ho mai sentito di questo corso. Comunque NON è un corso che abilita alla professione.
24/06/2012 ore 19:30
L'utente non è connesso Monica

Utente Junior
(1 messaggi)
Massaggiatori.......

Salve.
Sono una libera professionista ed esercito in qualità di Operatore del Benessere.
Premetto di avere la qualifica e la specializzazione di Estetista riconosciuta dalla regione Veneto, sono Operatore Shiatsu e Pranopratico, inoltre stò frequentando la scuola di Massofisioterapia dei San Sisto (PG). Non ho una sede fissa, nel senso che esercito a domicilio. Operatore del Benessere perchè? Perchè purtroppo l' Estetista non può esercitare come "ambulante", ossia deve esercitare in una sede prestabilita. Tutto questo in attesa che mi diplomi (sono al secondo anno di Massofisio). Non esiste une legge che vieti di esercitare la professione di Operatore del benessere, olistico, operatore shiatsu, pranopratico, ecc., purchè abbia conseguito un corso presso un centro di formazione per un tot. di ore.
Resta il fatto che le professioni riconosciute a tutti gli effetti, nel settore MASSAGGIO, sono: FIOSIOTERAPISTA, MASSOFISIOTERAPISTA, ESTETISTA.
Il Massofisioterapista può esercitare anche autonomamente nel settore sanitario (Massaggio terapeutico) con prescrizione del medico. Ahimè però è molto oneroso... In alternativa, ci sono i corsi di MASSAGGIATORE e CAPO BAGNINO degli STABILIMENTI IDROTERAPICI, della durata di due anni e con un costo dimezzato. Questa figura è riconosciuta come arte ausiliaria.

Una buona Domenica a tutti
21/10/2012 ore 12:21
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