Ecco cosa serve al Massaggiatore/Operatore del benessere per mettersi in regola Una volta e per tutte, ecco cosa può fare un Massaggiatore/Operatore del benessere per mettersi in regola.
Per quanto riguarda la partita IVA per ogni codice attività inserito è una attività in più, quindi pagherete le tasse sul codice di servizi per la persona 96.09.09 e per ogni singolo codice attività, in effetti inserendo tutti i codici attività e come se ognuno di Noi svolgesse sei tipologie di attività.
Innanzitutto vi rimando a questa pagina
http://www.atspeaking.com/risorse/item/48-normativa-fiscale-e-aspetti-legali-2012-massaggiatore-professionale trovata dopo un estenuante ricerca
Vi copio comunque quello che riporta la pagina:
NORMATIVA FISCALE E ASPETTI LEGALI 2012 - MASSAGGIATORE PROFESSIONALE Massaggiatore Professionale Specializzato in Tecniche Manuali Integrate
Il presente testo intende presentare le più aggiornate informazioni di natura giuridica, legislativa e fiscale, circa la facoltà di operare autonomamente come Massaggiatore Professionale con le Tecniche Manuali Integrate™.
ATS, in qualità di Network e provider formativo, offre percorsi nelle Scienze Applicate inerenti le più aggiornate applicazioni del Massaggio e Tecniche Manuali Integrate™, oltre alla formazione di tipo tecnico ogni corso di formazione presenta concetti di natura commerciale e marketing, risulta pertanto di grande rilievo il trattamento della normativa finalizzata a un corretto inquadramento fiscale ed assicurativo, indispensabile a definire la propria figura professionale e tutelare i propri clienti.
I contenuti presentati all’interno dei percorsi formativi ATS offrono la possibilità di apprendere tecniche speciali di Massaggio Bioenergetico, rivolto al Miglioramento della Performance oltre che al Benessere generale.
L’Operatore specializzato in Massaggio con le Tecniche Manuali Integrate™ non è un operatore sanitario, e non eroga alcuna prestazione sanitaria. Il trattamento con l’utilizzo delle Tecniche Manuali Integrate™ è un trattamento di riequilibrio Bioenergetico, basato su teorie e tecniche, volte al recupero ed al mantenimento del Benessere psicofisico, ed al miglioramento della Performance.
Non è e non può essere in alcun modo terapeutico poiché l’operatore
- non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie di stretta pertinenza medico/sanitaria.
- non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico;
- non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari;
Tecniche Manuali Integrate™
non è Fisioterapia
non è Massoterapia
non è Osteopatia/Chiropratica
non è un trattamento invasivo
La figura professionale di Massaggiatore in qualità di Operatore Olistico e Bioenergetico, è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).
NORMATIVA FISCALE E REGOLAMENTAZIONE DELL’OPERATORE PER IL BENESSERE FISICO
Il primo concetto che desideriamo chiarire è quello relativo alla possibilità di svolgere il lavoro di Massaggiatore Professionale: il motivo per cui si rende necessario chiarire tale materia, sta nel fatto che per l’applicazione del Massaggio a scopo Bioenergetico, di Miglioramento della Performance e per il Benessere, in Italia non è presente una legge specifica di riferimento. Ciò vuol dire che lo Stato non ha inquadrato una figura che corrisponda al Massaggiatore, di conseguenza non esiste un percorso didattico ufficiale per formare e abilitare tale figura. Nessuno in Italia può vantarsi di rilasciare un Diploma o Attestato riconosciuto e abilitante alla pratica di Massaggiatore riferito al campo Bioenergetico, della Performance o del Benessere, perché come visto non vi è alcuna riferimento di legge in materia. Questo vale anche per le regioni ed i comuni.
In merito alle numerose realtà private, associative e/o sportive che citano “Attestati riconosciuti” occorre fare un’ulteriore precisazione. Quel “riconosciuti” è riferito e valido solo all’interno del loro stesso circuito associativo e di adesione, poiché se dovesse riferirsi a leggi statali tale affermazione non risulterebbe vera.
E' il caso ad esempio dei corsi riconosciuti CSEN, lo stesso CSEN infatti a proposito del massaggio sportivo, non nasconde nulla come evidenziato chiaramente e a grandi lettere sul suo sito:
http://www.csenmilano.it/convenzioni/istituti-di-credito/172-novita-massaggio.htmlTale discorso è valido per qualsiasi altro Ente o Associazione che opera in campo formativo. Inoltre, sempre parlando in termini di legge, deve essere chiaro che Il CONI, Federazione delle Federazioni Sportive, non ha nulla a che fare con la formazione nel campo del massaggio Bioenergetico e Benessere. Il suo nome compare accanto alla sigla di alcune realtà di promozione sportiva, semplicemente perché queste realtà per esistere devono essere riconosciute ed affiliate al CONI.
La legge in questo caso è l’unica fonte dalla quale è possibile estrapolare i concetti, come si evince dalle parole dello CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro):
"E' assunto fondamentale della Costituzione e del Codice Civile la tutela del lavoro in tutte le sue forme, purché non crei danno e contribuisca al concorso delle spese pubbliche, e non è necessario un "riconoscimento" ufficiale perché un lavoro, anche se non regolato da norme, possa entrare a far parte delle attività lavorative".
E ancora:
"Affinché si identifichi una professione non è necessario che questa abbia un riconoscimento pubblico, ma quei requisiti che ormai rappresentano il quadro di riferimento internazionale: un sapere dai confini definiti, un sistema di formazione e di controllo della qualità, un corpus di norme etiche e funzioni orientate al cliente. Queste caratteristiche riguardano sia il professionista che i soggetti di rappresentanza. Per cui chiede una riforma atta a garantire un percorso formativo adeguatamente strutturato ai propri iscritti, a verificarne la qualità in itinere, a esigere il rispetto di regole di comportamento ed a conferire il titolo professionale corrispondente." (...) E' solo quando l'Operatore sconfina in un ambito professionale che abbia i connotati tipici delle professioni sanitarie che, in Italia, il rischio è quello di contravvenire all'articolo 348 cod. penale (esercizio abusivo della professioni protette, per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello stato), meglio specificato, per quello che riguarda la professione medica, dalla Cass. Pen., sez.II , 5385/95 "In relazione alla professione medica, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato d'esercizio abusivo della professione chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure al malato".
Attualmente in Italia non esiste una legislazione in merito all’attività di Massaggiatore, Olistico e Bioenergetico ma, pur mancandone la regolamentazione, è considerata attività legittima ai sensi della Costituzione Italiana (artt. 3, 4, 35, 41) e dal Codice Civile (artt. 2060, 2061, 2229), purché non si sconfini in campi d’azione riservati alle professioni sanitarie propriamente dette (medica, fisioterapica, infermieristica).
L'importante è lavorare seriamente, con regolare partita IVA, iscrizione alla gestione separata per quanto riguarda l'I.N.P.S. e sottoscrivere un' assicurazione a tutela della professione.
ll codice attività I.N.P.S. è: Codice 26 "OPERATORE PER IL BENESSERE FISICO"
L' Operatore del Benessere - Operatore del Massaggio è un lavoratore autonomo, non necessita d'iscrizione C.C.I.A.A.
A completamento dell'aspetto professionale e ben definito esiste anche il codice attività ben specifico, per categoria di attività: "Operatore per il benessere fisico".
Mi auguro di essere stato utile.