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Lo statuto dell'Apodib

Associazione Professionale Operatori Discipline Bio-Naturali

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto delle vigenti normative, una libera associazione denominata
“Associazione Professionale Operatori Discipline Bio-Naturali” siglabile
“Apodib” con sede legale in Via del Pascale, 4 - 12081 BEINETTE (CN) e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all’estero:

ARTICOLO 2

Oggetto e scopo sociale

L’associazione, con scopo culturale e senza fini di lucro, si propone la pratica, lo studio e la ricerca, la tutela e la divulgazione delle discipline Bio-naturali quali Yoga, Bioenergia, Pranologia, Auricologia, Shiatsu, Reiki, Naturopatia, Iridologia, Reflessologia, Alimentazione macrobiotica e/o vegetariana, morfologia, Qi Qong, Tai Qi, Meditazione , Training autogeno, Cristallologia, Cromologia, Aromologia, Astrologia, Radioestesia, Fiori di Bach, varie tecniche del massaggio orientale e non, massaggi con le pietre, con oli essenziali e con pennelli, Rabdomanzia, e qualsiasi altra disciplina Bionaturale; ed ha le seguenti finalità:
a) Il coordinamento, l’unificazione e la valorizzazione, tramite l’istituzione di un albo delle singole iniziative di quanti esercitano le discipline Bio-naturali in modo amatoriale o professionale sotto qualsiasi forma;
b) La promozione di attività ed iniziative utili, sotto il profilo tecnico e deontologico, alla crescita professionale e amatoriale della figura dell’operatore in discipline bio-naturali;
c) La formazione permanente degli iscritti mediante corsi di specializzazione, aggiornamenti, stages, seminari, convegni, conferenze, e congressi professionalmente qualificati e qualificanti;
d) La tutela degli interessi di tutti gli operatori e dei singoli associati;
e) L’organizzazione di biblioteche, gite e viaggi di studio in Italia e all’estero;
f) La pubblicazione di riviste, bollettini, libri, notiziari e sussidi audiovisivi inerenti l’oggetto sociale;
Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.
Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche e private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell’associazione.
Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l’associazione si avvale in maniera prevalente dell’opera volontaria e gratuita dei propri associati.
Precisazioni
L’associazione rende chiaro che le Discipline Bio-naturali non sono assolutamente pratiche terapeutiche e che nulla hanno a che fare o vedere con le tecniche impiegate dagli operatori sanitari. La finalità e lo scopo delle Discipline Bio- Naturali sono quelle di apportare a chi le riceve rilassamento e serenità e migliorare lo stato di energia vitale per essere in sintonia con se stesso, con il cosmo e l’ambiente circostante.

ARTICOLO 3

Durata

La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.
L’assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

Soci

I soci dell’associazione si distinguono in:
  1. Fondatori:
    sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’associazione e che si riconoscono nella finalità dell’associazione.
  2. Soci operatori professionali:
    sono coloro che sono inseriti nell’elenco ufficiale dell’albo tenuto dall’associazione, essendo in possesso dei titoli abilitanti nell’area delle discipline bio-naturali.
  3. Soci ordinari:
    sono le persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’associazione, operano nell’ambito della formazione.
  4. Soci studenti/praticanti:
    sono coloro che sono iscritti ad un percorso di formazione delle discipline bio-naturali.
  5. Soci onorari:
    sono le persone fisiche invitate a far parte dell’associazione da parte dell’assemblea dei soci per particolari meriti professionali.
  6. Soci sostenitori:
    sono le persone fisiche, enti, istituti e associazioni che in sintonia con gli scopi dell’associazione abbiano giovato alla stessa corrispondendo la relativa quota associativa.

ARTICOLO 5

Ammissione dei soci, diritti e obblighi

L’ammissione di un nuovo socio Operatore Professionale, è deliberata a seguito di richiesta scritta dell’interessato, dal Consiglio Direttivo, il cui giudizio è inappellabile.
L’ammissione di tutte le altre tipologie di Socio avverrà a seguito del versamento della quota annuale, il Consiglio Direttivo si riserverà di accettare o meno tali adesioni.
La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riserverà di verificare il percorso di formazione effettuato dal richiedente.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, il regolamento interno, di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’assemblea.
La qualità di socio viene meno in seguito a:
- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’associazione.
Tutti i soci hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività sociali,
- all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
Le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell’associazione e per l’organizzazione delle attività promosse e realizzate dall’associazione, sono rese a titolo gratuito salvo il rimborso spese.
Se i soci dovessero fornire prestazioni professionali nell’ambito di attività organizzate, promosse e realizzate dall’associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell’associazione medesima, saranno retribuite dietro emissione di regolare fattura.

ARTICOLO 6

Patrimonio sociale e mezzi sociali

L’associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:
- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l’associazione.
Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, versati nella misura di € 480.00= (quattrocentoottanta/00).
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

ARTICOLO 7

Organi sociali

Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi.

ARTICOLO 8

Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Comitato Direttivo sia in via ordinaria che in via straordinaria.
L’assemblea è convocata mediante avviso da inviare a tutti i soci anche per fax o e-mail e da pubblicare nell’albo della sede dell’associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sul bilancio consuntivo e sulla destinazione dell’avanzo o disavanzo di gestione, sulla determinazione delle quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente dello stesso, nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti, approvare eventuali regolamenti interni.
Spetta all’assemblea straordinaria deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione nonché sulla nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
L’assemblea si convoca inoltre ogni qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio direttivo.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.

ARTICOLO 9

Validità dell'assemblea

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando è presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci iscritti a libro soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.

ARTICOLO 10

Svolgimento dell'assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente, se nominato, o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.
Il Presidente dell’assemblea nomina, fra i soci, un segretario.
Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell’assemblea, il diritto di intervento e la validità delle deleghe.
Il Segretario dell’assemblea avrà il compito di redigere un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee dei soci.
E’ ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto, ogni socio non può ricevere più di una delega.
Il Presidente ed i membri del Comitato direttivo nonché i membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono detenere deleghe.

ARTICOLO 11

Consiglio direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 o 5 membri eletti dall’assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo resterà in carica per 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Eccezionalmente per il primo periodo il Consiglio Direttivo resterà in carica anni 10, questo per favorire la fase di avvio della Associazione.
Per la prima volta il Consiglio direttivo e il Presidente sono nominati nell’atto costitutivo.
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’assemblea.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri può attribuire le funzioni di amministratore.
Il Consiglio direttivo di norma viene convocato dal Presidente, ovvero dai due terzi dei suoi componenti, mediante avviso da inviare ai suoi membri e revisori dei conti almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo il rimborso spese.

ARTICOLO 12

Compiti del consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo spetta:
- la gestione dell’associazione;
- deliberare sull’ammissione dei soci;
- convocare l’assemblea;
- determinare il valore delle quote associative per sottoporlo all’approvazione - dell’assemblea;
- predisporre lo schema di conto consuntivo e preventivo per sottoporli all’approvazione dell’assemblea;
- nominare eventuali comitati per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’associazione.

ARTICOLO 13

Presidente del consiglio direttivo

Il Presidente dell’associazione è automaticamente il Presidente del Consiglio direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.
Il Presidente ed il Vice-Presidente, se nominato, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza la rappresentanza dell’associazione va al Vice-Presidente, se nominato.
Il presidente uscente rimarrà ancora in carica a tutti gli effetti per giorni 30 dalla elezione del nuovo presidente.

ARTICOLO 14

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato Presidente e da due supplenti, eletti, con la maggioranza dei due terzi, per delibera dell’assemblea dei soci, e durano in carica cinque anni.
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l’amministrazione dell’associazione vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori dei conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 15

Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve presentare all'assemblea dei soci, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento.
E’ vietata la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

ARTICOLO 16

Libri dell'Associazione

L'associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, sarà dotata del libro verbali delle assemblee, del libro verbale delle adunanze del Consiglio direttivo, del libro dei Revisori dei conti, nonché del libro degli aderenti all’associazione.

ARTICOLO 17

Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
L’eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere destinato ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Lo scioglimento oltre che dall’assemblea straordinaria può essere deliberato dal Presidente più il voto favorevole della maggioranza dei Soci Fondatori .

ARTICOLO 18

Disposizioni finali


Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il Consiglio Direttivo potrà, se lo riterrà opportuno, redigere un Regolamento Interno dell’Associazione ed un Codice di Autodisciplina.

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