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Parere 194665 - Attività professionali di massaggi rivolti genericamente al benessere della persona

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... Chiede, pertanto, chiarimenti al fine di poter assicurare un trattamento uniforme e adeguato in considerazione dei diversi orientamenti adottati dai comuni a riguardo.
Evidenzia la citata legge n. 1 del 1990, all'articolo 1, comma 1, definisce l'attività di estetica come attività che comprende "... tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superfici del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti".
Tale definizione, però, non comprenderebbe le prestazioni ce utilizzano tecniche naturali e bioenergetiche.
Richiama la nota n. 114579 dell'8/07/2013, allegata, con la quale ha ritenuto che in mancanza di specifiche disposizioni legislative, le attività di massaggi non riconducibili alle tipologie di massaggi aventi finalità di carattere terapeutico o di miglioramento e protezione dell’aspetto estetico, ma riguardanti il più generico mantenimento di una naturale condizione di “benessere” non debbano essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio, quali ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili, nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali.

Ferme le diverse posizioni assunte al riguardo, alcune per altro non in linea con quanto precisato dalla scrivente Direzione e da codesto Ministero della Salute, il Comune che legge per conoscenza ha ritenuto applicabile a tutte le attività di massaggio la disposizione di cui alla citata legge n. 1 del 1990, ritenendo legittima la possibilità di intervenire con ordinanza di cessazione dell’attività nei casi in cui non vi sia il possesso della specifica qualifica.

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